Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di vendita § 1 Ambito di applicazione, forma

(1) Le presenti Condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirente”). Le CGV si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.

(2) Le CGV si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla consegna di beni mobili (“merce”), indipendentemente dal fatto che produciamo la merce noi stessi o la acquistiamo da fornitori (§§ 433, 651 BGB). Salvo diverso accordo, le CGA nella versione valida al momento dell’ordine da parte dell’acquirente o, in ogni caso, nell’ultima versione comunicatagli per iscritto, valgono come accordo quadro anche per contratti futuri dello stesso tipo, senza che noi dobbiamo richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.

(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGA. Condizioni generali di contratto divergenti, contrarie o integrative del committente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato la validità. Tale requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche quando, pur essendo a conoscenza delle CGC del committente, effettuiamo la consegna a quest'ultimo senza riserve.

(4) Gli accordi individuali stipulati con il committente in singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGC. Per il contenuto di tali accordi è determinante, salvo prova contraria, un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti del committente relative al contratto (ad es. fissazione di termini, segnalazione di difetti, recesso o riduzione del prezzo) devono essere effettuate per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati i requisiti formali di legge e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione di chi effettua la dichiarazione.

(6) I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge hanno solo valore chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, le disposizioni di legge si applicano pertanto nella misura in cui non siano state direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGC.

§ 2 Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche qualora abbiamo fornito al committente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. campioni, disegni), altre descrizioni di prodotti o documenti – anche in forma elettronica – sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore.

(2) L'ordine della merce da parte dell'acquirente è considerato un'offerta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro 2 settimane dal suo ricevimento.

(3) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o mediante consegna della merce al committente.

§ 3 Termine di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente o da noi indicato al momento dell'accettazione dell'ordine.

(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informeremo immediatamente l'acquirente comunicandogli contestualmente il nuovo termine di consegna previsto. Se il servizio non è disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna, siamo autorizzati a recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente qualsiasi corrispettivo già versato dall'acquirente. Si considera caso di indisponibilità della prestazione in questo senso, in particolare, la mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore, qualora abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo responsabili o, nel singolo caso, non siamo obbligati all'approvvigionamento.

(3) Il verificarsi del nostro ritardo nella consegna è determinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso, tuttavia, è necessario un sollecito da parte dell'acquirente. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che all'acquirente non è stato arrecato alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto al forfait di cui sopra.

(4) I diritti del committente ai sensi del § 8 delle presenti CGC e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. a causa dell'impossibilità o dell'irragionevolezza della prestazione e/o dell'adempimento successivo), rimangono invariati.

§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, collaudo, mora nell’accettazione, Legge sull’imballaggio

(1) La consegna avviene franco magazzino, che costituisce anche il luogo di adempimento per la consegna e per un’eventuale esecuzione successiva. Su richiesta e a spese dell'acquirente, la merce viene spedita in un altro luogo di destinazione (vendita con spedizione). Salvo diversamente concordato, siamo autorizzati a determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare l'azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio). Quantità, dimensioni, pesi e colori della fornitura si intendono con le tolleranze usuali nel commercio.

(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo,passano già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o ente altrimenti incaricato dell'esecuzione della spedizione. Qualora sia stato concordato un collaudo, questo è determinante per il trasferimento del rischio. Anche per il resto, per un collaudo concordato si applicano per analogia le disposizioni di legge relative al diritto dei contratti d'opera. La consegna o il collaudo sono equiparati al ritardo nell'accettazione da parte del committente.

(3) Se il committente è in mora di accettazione, omette un atto di collaborazione o la nostra consegna subisce ritardi per altri motivi imputabili al committente, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). Il committente ha la facoltà di dimostrare che non ci è stato arrecato alcun danno o che il danno è stato di entità notevolmente inferiore.

(4) La legge sugli imballaggi (VerpackG) stabilisce i requisiti in materia di responsabilità del produttore per gli imballaggi. Al fine di ridurre l'impatto dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente, la legge mira a evitare la produzione di tali rifiuti e, inoltre, a destinarli alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio, cfr. § 1 comma 1 frase 3 VerpackG.
Ai sensi del § 15 VerpackG, tra gli imballaggi non soggetti all'obbligo di partecipazione al sistema rientrano i seguenti imballaggi: 1. Imballaggi di trasporto, come ad es. i pallet 2. Imballaggi di vendita e imballaggi esterni che, dopo l'uso, tipicamente non vengono smaltiti come rifiuti dal consumatore finale privato, ma nel commercio B2B.
In base ai requisiti di ritiro e riciclaggio di cui al § 15 comma 1 della VerpackG, noi in qualità di produttori (o distributori a valle nella catena di fornitura) siamo tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati e completamente svuotati. Adempiamo pienamente a tale obbligo. Il ritiro avviene presso la nostra sede (Strandbadweg 8, 58566 Kierspe). Eventuali costi per la rispedizione degli imballaggi alla nostra sede sono a carico dell'acquirente.

§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Salvo diversamente concordato nel singolo caso, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l'IVA prevista dalla legge.

(2) In caso di vendita per corrispondenza (§ 4 comma 1), il cliente si fa carico delle spese di trasporto franco magazzino e dei costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dal cliente. Eventuali dazi, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico del cliente.

(3) Salvo diverso accordo individuale, il prezzo di acquisto deve essere pagato entro 30 giorni al netto dalla data di fatturazione e dalla consegna o dall'accettazione della merce. Tuttavia, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, siamo in qualsiasi momento autorizzati a effettuare una consegna, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato. Dichiareremo una riserva in tal senso al più tardi con la conferma d'ordine.

(4) Alla scadenza del termine di pagamento di cui sopra, l'acquirente cade in mora. Durante la mora, sul prezzo di acquisto maturano interessi al tasso di mora legale vigente. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni da mora. Nei confronti dei commercianti, il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) rimane invariato.

(5) L'acquirente ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo nella misura in cui il suo diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o sia incontestato. In caso di vizi della fornitura, i diritti di contropartita dell'acquirente, in particolare ai sensi del § 7 comma 6 frase 2 delle presenti CGC, rimangono invariati.

(6) Se dopo la conclusione del contratto risulta evidente (ad es. a seguito di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo di acquisto è compromesso dall'incapacità del committente di adempiere, siamo autorizzati, ai sensi delle disposizioni di legge, a rifiutare l'adempimento e – se del caso, dopo aver fissato un termine – a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti relativi alla produzione di beni non sostituibili (produzioni su misura), possiamo dichiarare immediatamente il recesso; restano invariate le disposizioni di legge relative alla non necessità di fissare un termine.

§ 6 Riserva di proprietà

(1) Fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di vendita e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti), ci riserviamo la proprietà della merce venduta.

(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi, né ceduta a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L'acquirente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora venga presentata una richiesta di

(3) In caso di comportamento del committente contrario al contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati, ai sensi delle disposizioni di legge, a recedere dal contratto e/o a richiedere la restituzione della merce in base alla riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comporta contemporaneamente la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati semplicemente di richiedere la restituzione della merce e di riservarci il diritto di recesso. Se l'acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto, possiamo far valere tali diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all'acquirente, senza esito, un termine ragionevole per il pagamento o se tale fissazione di un termine non è necessaria ai sensi delle disposizioni di legge.

(4) Il committente è autorizzato, fino a revoca ai sensi del punto (c) sottostante, a rivendere e/o a trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. In tal caso si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni.

(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci per il loro intero valore, per cui siamo considerati produttori. Se in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi sussiste il diritto di proprietà di questi ultimi, noi acquisiamo la comproprietà in proporzione al valore fatturato delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la merce consegnata con riserva di proprietà.

(b) Il committente ci cede sin d'ora a titolo di garanzia, in via complessiva o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente, i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita o dalla sublocazione della merce o del prodotto. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi del committente di cui al paragrafo 2 si applicano anche in relazione ai crediti ceduti.

(c) Il committente rimane autorizzato, insieme a noi, al recupero del credito. Ci impegniamo a non recuperare il credito fintantoché il committente adempia ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussista alcuna incapacità di adempiere da parte sua e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. Se ciò dovesse tuttavia verificarsi, potremo esigere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per il recupero, ci consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Inoltre, in questo caso, abbiamo il diritto di revocare l'autorizzazione del committente alla successiva vendita e lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà.

(d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell'acquirente libereremo garanzie a nostra discrezione.

§ 7 Reclami per vizi del committente

(1) Per i diritti del committente in caso di vizi materiali e giuridici (comprese le consegne errate o incomplete, nonché il montaggio non corretto o le istruzioni di montaggio difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente specificato di seguito. In tutti i casi rimangono inalterate le disposizioni speciali di legge in caso di consegna finale della merce non lavorata a un consumatore, anche se questi l'ha ulteriormente lavorata (regresso del fornitore ai sensi dei §§ 478 BGB). Sono esclusi i diritti di regresso del fornitore se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata dall'acquirente o da un altro imprenditore, ad esempio mediante l'installazione in un altro prodotto.

(2) La base della nostra responsabilità per i difetti è costituita principalmente dall'accordo stipulato in merito alla qualità della merce. Sono considerate accordi sulle caratteristiche della merce tutte le descrizioni del prodotto che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sul nostro sito Internet).

(3) Qualora la qualità non sia stata concordata, si valuterà in base alle disposizioni di legge se sussista o meno un difetto (§ 434 comma 1 frasi 2 e 3 del BGB). Non ci assumiamo tuttavia alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. messaggi pubblicitari).

(4) I diritti di reclamo per vizi da parte dell'acquirente presuppongono che questi abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e reclamo (§§ 377, 381 del Codice commerciale tedesco (HGB)). Qualora si riscontri un difetto al momento della consegna, durante l'ispezione o in qualsiasi momento successivo, è necessario segnalarcelo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non rilevabili durante l'ispezione entro lo stesso termine dalla loro scoperta. Qualora il committente ometta di effettuare il regolare controllo e/o di segnalare i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato, segnalato in ritardo o non segnalato in modo regolare è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge.

(5) Se la merce consegnata è difettosa, possiamo inizialmente scegliere se provvedere all'adempimento successivo eliminando il difetto (riparazione) o consegnando una merce priva di difetti (sostituzione). Il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge rimane invariato.

(6) Abbiamo il diritto di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'acquirente. L'acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al difetto.

(7) L'acquirente deve concederci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare consegnando la merce contestata a fini di verifica. In caso di sostituzione, l'acquirente è tenuto a restituirci la merce difettosa secondo le disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende né lo smontaggio della merce difettosa né il suo reinstallazione, qualora inizialmente non fossimo tenuti all'installazione.

(8) Le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché, se del caso, i costi di smontaggio e di montaggio, sono a nostro carico o da noi rimborsate in conformità alle disposizioni di legge, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, possiamo richiedere al committente il rimborso dei costi derivanti dalla richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto (in particolare i costi di verifica e di trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile per il committente.

(9) In casi urgenti, ad esempio in caso di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, il committente ha il diritto di eliminare il difetto autonomamente e di esigere da noi il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Dobbiamo essere informati immediatamente, se possibile in anticipo, di tale intervento autonomo. Il diritto di intervento autonomo non sussiste qualora fossimo autorizzati a rifiutare un'adeguata esecuzione successiva ai sensi delle disposizioni di legge.

(10) Se l'adempimento successivo è fallito o se un termine ragionevole fissato dal committente per l'adempimento successivo è scaduto senza esito o è superfluo ai sensi delle disposizioni di legge, il committente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di difetto irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.

(11) Qualora l’utilizzo dell’oggetto della fornitura comporti una violazione di diritti di proprietà industriale o di diritti d’autore sul territorio nazionale, provvederemo a nostre spese a garantire all’acquirente il diritto di continuare a utilizzare l’oggetto della fornitura o a modificarlo in modo ragionevole per l’acquirente, in modo tale che la violazione dei diritti di proprietà non sussista più. Se ciò non è possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine adeguato, il committente ha il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, manleveremo il committente da rivendicazioni incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato dei titolari dei diritti di proprietà industriale in questione. I nostri obblighi in merito sono definitivi, fatte salve le disposizioni di cui al § 8 in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale o del diritto d'autore.

(12) I diritti del committente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutili sussistono, anche in caso di vizi, solo ai sensi del § 8 e sono per il resto esclusi.

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§ 8 Altre forme di responsabilità

(1) Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGC, comprese le disposizioni che seguono, in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali rispondiamo secondo le disposizioni di legge.

(2) Siamo responsabili per il risarcimento dei danni – indipendentemente dal motivo giuridico – nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, siamo responsabili, fatto salvo un criterio di responsabilità più lieve ai sensi delle disposizioni di legge (ad es. per la diligenza nelle proprie attività), solo

a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,

b) per danni derivanti dalla violazione non irrilevante di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.

(3) Le limitazioni di responsabilità derivanti dal comma 2 si applicano anche in caso di violazioni degli obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge. Esse non si applicano qualora abbiamo dolosamente taciuto un difetto o assunto una garanzia per la qualità della merce, né per i diritti del committente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.

(4) In caso di violazione di un obbligo che non consista in un difetto, l'acquirente può recedere dal contratto o disdirlo solo se siamo responsabili della violazione dell'obbligo. È escluso un diritto di recesso libero dell'acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 651, 649 del BGB). Per il resto si applicano i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.

§ 9 Prescrizione

(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB (Codice civile tedesco), il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Qualora sia stato concordato un collaudo, la prescrizione decorre dal momento del collaudo.

(2) I termini di prescrizione di cui al diritto di acquisto sopra indicati si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del committente, fondate su un difetto della merce, a meno che l’applicazione del termine di prescrizione legale ordinario (§§ 195, 199 BGB) comportasse nel singolo caso un termine di prescrizione più breve. I diritti al risarcimento danni del committente ai sensi del § 8 comma 2 frase 1 e frase 2(a) nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore si prescrivono tuttavia esclusivamente secondo i termini di prescrizione previsti dalla legge.

§ 10 Scelta del diritto applicabile e foro competente

(1) Alle presenti CGC e al rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

(2) Se l'acquirente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – anche a livello internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legalea Kierspe. Lo stesso vale se l'acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB). In ogni caso, siamo tuttavia autorizzati a intentare un'azione legale anche nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale prioritario, oppure presso il foro competente generale dell'acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prioritarie, in particolare quelle relative alle competenze esclusive.

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